[1]E' istituita una cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.
[2]Essa e' eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.
[3]Lo statuto organico della cassa sara' approvato con decreto reale, sentiti il consiglio di previdenza e il consiglio di Stato.
Testo vigente dal 22 dicembre 1906
