Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1916 al 7 agosto 1919. Leggi il testo vigente →
[1]((I Banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le L. 2500 a favore dei commessi di carriera: gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.
[2]Per poter concorrere ai Banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di due anni, se l'aggio del Banco non supera le L. 1000; cinque anni, se l'aggio del Banco non supera le lire 1500; dieci anni, se l'aggio del Banco non supera le L. 2000; quindici anni se il Banco ha un aggio fra le 2000 e le 2500 lire.
[3]Parimenti, per poter concorrere a Banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni Banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il Banco da conferire e' di aggio eccedente le L. 3500, salvo i casi previsti dal successivo articolo.
[4]Agli effetti dei concorsi l'aggio dei Banchi si intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari)).
Testo in vigore dal 16 settembre 1916 al 7 agosto 1919
