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[1]((I Banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le L. 2500 a favore dei commessi di carriera: gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

[2]Per poter concorrere ai Banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di due anni, se l'aggio del Banco non supera le L. 1000; cinque anni, se l'aggio del Banco non supera le lire 1500; dieci anni, se l'aggio del Banco non supera le L. 2000; quindici anni se il Banco ha un aggio fra le 2000 e le 2500 lire.

[3]Parimenti, per poter concorrere a Banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni Banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il Banco da conferire e' di aggio eccedente le L. 3500, salvo i casi previsti dal successivo articolo.

[4]Agli effetti dei concorsi l'aggio dei Banchi si intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari)).

Testo in vigore dal 16 settembre 1916 al 7 agosto 1919

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1906 al 16 settembre 1916. 72 parole tolte, 58 parole aggiunte in 9 capoversi.

I tolto: banchi aggiunto: Banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le tolto: lire 1,500 e meta' di quelli fra le lire 1,500 e le 2,500 aggiunto: L. 2500 a favore dei commessi di carriera tolto: dei banchi del lotto (reggenti, gerenti, collettori e commessi); gli altriaggiunto: : gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per tolto: potere concorrere ai banchi aggiunto: poter concorrere ai Banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo ditolto: :

due anni, se l'aggio del tolto: banco aggiunto: Banco non supera le tolto: lire 1,000;

aggiunto: L. 1000; cinque anni, se l'aggio del tolto: banco aggiunto: Banco non supera le lire tolto: 1,500;

aggiunto: 1500; dieci anni, se l'aggio del tolto: banco aggiunto: Banco non supera le tolto: lire 2,000;

tolto: quindici anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2,500 aggiunto: L. 2000; quindici anni se il Banco ha un aggio fra le 2000 e le 2500 lire.

tolto: A parita' di titoli saranno preferiti i piu' anziani.

Parimenti, per poter concorrere a tolto: banchi di maggiore aggiunto: Banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni tolto: banco aggiunto: Banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le tolto: lire 1,500 aggiunto: L. 2000 se il Banco da conferire e' di aggio eccedente le L. 3500, salvo i casi previsti dal successivo articolo.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei tolto: banchi aggiunto: Banchi si intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art2 · fonte del testo

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