[1]L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.
[2]Tale commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformita' delle norme da stabilirsi nel regolamento. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229
4Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".
Testo vigente dal 29 marzo 1923
