[1]In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio a di servizio da parte degli aspiranti.
[2]((I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperimento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti.
[3]Al cessare di una gestione cosi' conferita, i banchi vorranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio)).
Testo vigente dal 26 novembre 1921
