Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Non piu' tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre alla approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.
tolto: Entro il mese di aprile le Camere debbono parimente presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.
tolto: Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art50 · fonte del testo
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