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[1]Non piu' tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre alla approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

[2]Entro il mese di aprile le Camere debbono parimente presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

[3]Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art50 · fonte del testo

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