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In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facolta' di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
