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[1]L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda dai cinque, lire a duecento lire.

[2]La falsa denuncia e' punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

[3]Il presidente della Camera e' tenuto a deferire i contravventori all'autorita' giudiziaria per gli effetti di legge.

[4]Il provento delle pene pecuniarie e' devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 15 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art63 · fonte del testo

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