Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1910 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
[1]L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda dai cinque, lire a duecento lire.
[2]La falsa denuncia e' punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.
[3]Il presidente della Camera e' tenuto a deferire i contravventori all'autorita' giudiziaria per gli effetti di legge.
[4]Il provento delle pene pecuniarie e' devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 15 marzo 1923
