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[1]L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda dai cinque, lire a duecento lire.
[2]La falsa denuncia e' punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.
[3]Il presidente della Camera e' tenuto a deferire i contravventori all'autorita' giudiziaria per gli effetti di legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 gennaio 1923, n. 264, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai contravventori delle norme stabilite dall'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, si applicheranno le penalita' sancite dal successivo art. 63 salve le disposizioni seguenti: I contravventori, prima di essere deferiti all'autorita' giudiziaria, saranno invitati dal Presidente della Camera a fare, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'invito, l'oblazione strasgiudiziale analogamente a quanto dispone l'art. 228 della legge comunale e provinciale testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148. L'oblazione non sara' accettata se il contravventore non avra' dimostrato di avere soddisfatto all'obbligo della denunzia. L'oblazione sara' di lire dieci per il ritardo della presentazione e di lire cinquanta per l'omissione della denunzia. Sono esclusi dal beneficio della oblazione i casi di falsa denunzia".
Testo in vigore dal 15 marzo 1923 al 22 dicembre 2008
