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[1]Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

[2]Tale revisione e' compiuta dal tribunale che ha giurisdizione sula citta' sede di ciascuna Camera.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 7 aprile 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art64 · fonte del testo

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