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[1]Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.
[2]Tale revisione e' compiuta dal tribunale che ha giurisdizione sula citta' sede di ciascuna Camera.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 7 aprile 1911
