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[1]Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno. 1
[2]Tale revisione e' compiuta dal tribunale che ha giurisdizione sula citta' sede di ciascuna Camera.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 marzo 1911, n. 199
1La L. 19 marzo 1911, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno, stabilito dall'art. 64 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e' prorogato fino al 15 luglio 1911".
Testo in vigore dal 7 aprile 1911 al 22 dicembre 2008
