Sulla cedibilita' degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato
Art. 5
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La ritenuta mensile di centesimi 25, di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e' portata a centesimi 50.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 26 ottobre 1938
