Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1938 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sara' estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.
tolto: Sull'importo di ciascun prestito sara' trattenuto in anticipazione:
tolto: a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;
tolto: b) una somma corrispondente al 0,30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione;
tolto: c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art2 · fonte del testo