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[1]Per tutto cio' che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444; 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, numero 864, nonche' del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665, e del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

[2]Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'art. 1, potranno soltanto per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art7 · fonte del testo