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L'approvazione dei contratti stipulati dello Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, e' data con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;100~art2 · fonte del testo