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[1]Per i decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;100~art4 · fonte del testo