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[1]Hanno vigore agli effetti dell'elettorato amministrativo le disposizioni contenute nella presente legge relative alla estensione del suffragio, alla incapacita' ed alla indegnita', all'iscrizione d'ufficio degli elettori, alla formazione delle liste, al rilascio e alla consegna dei certificati elettorali, al riparto degli elettori fra le sezioni, alla determinazione delle sedi delle sezioni ed alla identificazione degli elettori.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nel testo della legge comunale e provinciale le disposizioni anzidette.

[3]Restando fino allora sospese le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, di cui l'art. 271 della vigente legge comunale e provinciale, nonche' quelle dipendenti dai mutamenti di rappresentanza di cui all'articolo 269 della stessa legge, si procedera' in tutto il Regno alla rinnovazione totale dei detti Consigli nell'anno immediatamente successivo a quello, nel quale avranno luogo le elezioni generali politiche in base alla presente legge.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;665~art13 · fonte del testo