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[1]E' approvato l'Annesso contenente il coordinamento in testo unico della presente legge col testo unico 28 marzo 1895, n. 83, e con le leggi 5 dicembre 1897, n. 493, 7 aprile 1898, n. 117, 19 maggio 1901, n. 180, 9 giugno 1907, n. 294.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - LEONARDI-CATTOLICA - NITTI - FINOCCHIARO-APRILE - SPINGARDI - DI SAN GIULIANO - SACCHI - FACTA - TEDESCO - CALISSANO - CREDARO.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
