Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 1° della presente legge o nel comma 1° dell'articolo 3° della legge vigente e non sappiano sottoscrivere, possono fare in forma verbale, alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identita', la domanda, di cui all'articolo 18 della legge vigente, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.
tolto: La condizione richiesta dall'articolo 1, n. 2°, della presente legge deve essere comprovata da coloro, che presentano domanda sottoscritta o verbale, ai termini degli articoli 18 e 19 della legge, mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;665~art4 · fonte del testo