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[1]Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 1° della presente legge o nel comma 1° dell'articolo 3° della legge vigente e non sappiano sottoscrivere, possono fare in forma verbale, alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identita', la domanda, di cui all'articolo 18 della legge vigente, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

[2]La condizione richiesta dall'articolo 1, n. 2°, della presente legge deve essere comprovata da coloro, che presentano domanda sottoscritta o verbale, ai termini degli articoli 18 e 19 della legge, mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;665~art4 · fonte del testo