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[1]Per i cittadini indicati nell'art. 1° della presente legge, quando non sappiano sottoscrivere, la dichiarazione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 19 della presente legge, puo' essere fatta nelle forme indicate all'art. 4 della presente legge.

[2]Concorrendo le stesse condizioni puo' esser fatta nelle stesse forme l'indicazione prevista nella seconda parte del comma sesto dell'art. 24 della legge vigente.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;665~art7 · fonte del testo