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[1]Art. 20 bis.

[2]((Stabilita col piano regolatore la delimitazione delle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte della Societa' e degli Istituti indicati nella presente legge, il comune ha l'obbligo di provvedere contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art20bis · fonte del testo