Art. 22 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

Testo vigente dal 16 dicembre 2009

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

Art. 22 bistolto: .

tolto: Sulle annualita' che siano state assegnate agl'Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello stato, per la costituzione del capitale di esercizio degl'Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi e prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualita'.

tolto: I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquant'anni.

tolto: Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrera' lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'art. 12. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art22bis · fonte del testo