Art. 22-bis
Art. 22 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 22 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
Art. 22 bistolto: .
tolto: Sulle annualita' che siano state assegnate agl'Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello stato, per la costituzione del capitale di esercizio degl'Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi e prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualita'.
tolto: I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquant'anni.
tolto: Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrera' lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'art. 12. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art22bis · fonte del testo