Art. 20
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[1]I Comuni, nei quali sia riconosciuta la necessita' di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficenza di alloggi e case popolari, dovranno compilare, a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per utilita' pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.
[2]Per la esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, ove non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22 della citata legge domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.
[3]I suoli edificatori, risultanti dalle espropriazioni, potranno esser venduti o concessi temporaneamente, anche a privati.
[4]La plus valenza, manifestantesi al momento della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sara' assegnata al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.
[5]Saranno di preferenza liberati dalle servitu' militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari fatte a tenore della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
