Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 380 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Possono fare operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui all'art. 22 della legge, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

tolto: 1° Tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

tolto: 2° Le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;

tolto: 3° I Monti di pieta';

tolto: 4° Le istituzioni pubbliche di beneficenza;

tolto: 5° Gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22 della legge;

tolto: 6° Le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;

tolto: 7° Le Societa' e le imprese di assicurazione;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: 8° Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

tolto: 9° La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai;

tolto: 10° Gl'Istituti di credito fondiario.

tolto: Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

tolto: I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita.

tolto: Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, potranno fare le operazioni di prestiti.

tolto: Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' per case popolari od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.

tolto: I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art1 · fonte del testo