Sulle case popolari
Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono applicabili le disposizioni della legge 2 luglio 1891, n. 379, alle cessioni di aree demaniali a favore dei Comuni per le costruzioni indicate nella presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
