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E' data facolta' ai Comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Societa' cooperative e di mutuo soccorso indicate nell'articolo 2 ed agli enti morali e alle Societa' di beneficenza di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art23 · fonte del testo