Sulle case popolari
Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' ai Comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Societa' cooperative e di mutuo soccorso indicate nell'articolo 2 ed agli enti morali e alle Societa' di beneficenza di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
