Art. 22-ter
Art. 22 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 22 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
Art. 22 tertolto: .
tolto: Gl'Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato dall'art. 171 del codice di commercio, con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento.
tolto: Le obbligazioni possono essere da 50 e da 100 lire; e gl'Istituti pagheranno a titolo di tassa di bollo centesimi cinque per ogni obbligazione da 50 lire e centesimi dieci per ogni obbligazione da lire 100.
tolto: La tassa di negoziazione e' ridotta al quarto in conformita' dell'art. 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art22ter · fonte del testo