Sulle case popolari
Art. 24
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando piu' eredi sieno chiamati alla successione, la casa popolare sara' assegnata a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.
[2]Se due o piu' fra essi facciano tale offerta, si procedera', dinanzi al Pretore, alla estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
