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[1]Quando piu' eredi sieno chiamati alla successione, la casa popolare sara' assegnata a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

[2]Se due o piu' fra essi facciano tale offerta, si procedera', dinanzi al Pretore, alla estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art24 · fonte del testo