Sulle case popolari
Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →
Con regolamento da approvarsi e da modificarsi, quando occorra, con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di accordo col ministro delle Finanze, sentito il Consiglio superiore di Sanita' e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
