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Con regolamento da approvarsi e da modificarsi, quando occorra, con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di accordo col ministro delle Finanze, sentito il Consiglio superiore di Sanita' e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art27 · fonte del testo