Art. 27
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[1]((Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio e' istituita una Commissione centrale per le case popolari o economiche, composta di nove membri, oltre il segretario. Ne fanno parte due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ed un rappresentante della Cassa dei depositi e prestiti. Ne fanno inoltre parte un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro e un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, designati da ciascuno nel proprio seno. Gli altri due componenti della Commissione sono designati dagli Istituti autonomi per le case popolari, con le norme stabilite dal regolamento.
[2]Il presidente della Commissione e' nominato fra i suoi componenti dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
[3]Alla Commissione saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per la esecuzione della presente legge, nonche' tutte le questioni che con l'applicazione della presente legge hanno speciale attinenza, escluse pero' quelle concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e successive per l'imposta sui fabbricati in quanto non sia derogata dalla presente, ed esclusa ogni ingerenza nella concessione dei prestiti.
[4]Essa si mettera' in rapporti coi Comitati locali per le case popolari od economiche e ogni anno presentera' al ministro d'agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.
[5]Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
