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[1]I prestiti concessi dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti, a norma dell'art. 1, alle Societa' per le case popolari, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da queste possedute o vendute.

[2]Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti gia' inscritti, quando, per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art3 · fonte del testo