Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 312 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Societa' cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Societa' indicate nell'art. 2, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Societa' stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie.
tolto: Pero' le Societa' per case popolari o economiche, le esenzioni di cui nell'art. 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, e nell'art. 153, n. 3 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro si estendono sino a 10 anni dalla costituzione della Societa' e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire.
tolto: Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.
tolto: La tassa di registro, pagata dalle Societa' predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, e' ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sara' rimborsata la eccedenza della tassa pagata.
tolto: Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovra' essere chiesto dalla Societa' nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita. agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli enti sovventori, di cui all'art. 1, e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nell'art. 6, primo capoverso, della legge 31 maggio 1903, n. 254.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art6 · fonte del testo