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[1]((Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pieta' e Societa' cooperative per le case popolari o economiche e per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

[2]Le disposizioni del citato art. 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Societa' cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri Enti morali e Societa' indicati nel precedente art. 1, entro venti anni dall'attuazione della presente legge ed in conformita' della medesima.

[3]Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Societa' cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. 7 parole tolte, 107 parole aggiunte in 3 capoversi.

Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pieta' tolto: a aggiunto: e Societa' cooperative per le case popolari o aggiunto: economiche e per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 61 della legge per tolto: la imposta sui redditi della aggiunto: l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021aggiunto: .

aggiunto: Le disposizioni del citato art. 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Societa' cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri Enti morali e Societa' indicati nel precedente art. 1, entro venti anni dall'attuazione della presente legge ed in conformita' della medesima.

aggiunto: Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Societa' cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art8 · fonte del testo