[1]I Comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la costruzione delle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3, avranno facolta' di adoperare, in tutto od in parte, i mezzi previsti nell'articolo 2, lettere a), b), della legge 30 agosto 1868, n. 4613.
[2]Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opera alle strade di cui nell'articolo 3, qualora la deliberazione del Consiglio comunale, che ne dimostri la necessita', sia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 23 luglio 1903
