[1]I Comuni che per le strade di cui nella presente legge assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, potranno dare in delegazione alla Cassa stessa il sussidio dello Stato, e potra' essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia.
[2]L'ammortamento di detti prestiti potra' essere fatto anche in 50 anni, quando circostanze straordinarie lo giustifichino.
[3]Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per la delegazione alla Cassa dei Depositi e Prestiti del sussidio dello Stato, per il suo stanziamento nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per la delegazione della sovrimposta provinciale, e per la concessione straordinaria dell'ammortamento eccedente il periodo normale fino a quello massimo di 50 anni.
Testo vigente dal 23 luglio 1903
