[1]Le disposizioni degli articoli 3, 4, 10, 11 e 21 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, sono applicabili alle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3.
[2]Alle strade di cui nell'art. 3 saranno anche applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della citata legge e l'articolo 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338, qualora sia stabilito di fare uso delle prestazioni di opera.
[3]Con deliberazione della Giunta comunale saranno dichiarati esenti dalle dette prestazioni gli abitanti che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza.
[4]L'interesse dovuto dal Comune, ai termini del citato articolo 11, sul prezzo dei beni espropriati, corrispondera' alla ragione legale.
Testo vigente dal 23 luglio 1903
