Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I mezzi per l'esercizio dell'attivita' degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:
tolto: a) fondo di dotazione e fondi di riserva;
tolto: b) fondo speciale di cui all'articolo 12;
tolto: c) obbligazioni;
tolto: d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera da emettere con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
tolto: e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;
tolto: f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali. Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima. E' vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art11 · fonte del testo