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((I mezzi per l'esercizio dell'attivita' degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

  • a)fondo di dotazione e fondi di riserva;
  • b)fondo speciale di cui all'articolo 12;
  • c)obbligazioni;
  • d)buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera da emettere con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  • e)prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;
  • f)gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali. Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima. E' vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma)).

Testo in vigore dal 19 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 19 febbraio 1981. 20 parole tolte, 54 parole aggiunte in 7 capoversi.

I mezzi per l'esercizio dell'attivita' degli tolto: Istituti aggiunto: istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione aggiunto: e fondi di riserva;

b) fondo speciale di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 12;

c) obbligazioni tolto: e buoni fruttiferi, nominativi eaggiunto: ;

aggiunto: d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, aggiunto: certificati di deposito in valuta nazionale ed estera da emettere con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmiotolto: . Gli Istituitiaggiunto: ;

aggiunto: e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;

aggiunto: f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali. Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine tolto: a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 18 della legge medesima. E' vietata agli tolto: Istituti aggiunto: istituti di cui al presente capo la raccolta tolto: del aggiunto: di risparmio sotto qualsiasi altra forma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art11 · fonte del testo