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I mezzi per l'esercizio dell'attivita' degli Istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:
- a)fondo di dotazione;
- b)fondo speciale di cui all'art. 12;
- c)obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da emettere con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Gli Istituiti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18 della legge medesima. E' vietata agli Istituti di cui al presente capo la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.
Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 19 febbraio 1981
