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A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1073, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 28 agosto 1959
