Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1959 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1073, e successive modificazioni.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1959, n. 607

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La L. 21 luglio 1959, n. 607 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nelle operazioni di cui all'art. 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono comprese anche le operazioni di finanziamento attuate con fondi diversi da quelli previsti dall'art. 11 della legge stessa."

Testo in vigore dal 28 agosto 1959 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 28 agosto 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 luglio 1959, n. 607

    La L. 21 luglio 1959, n. 607 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nelle operazioni di cui all'art. 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono comprese anche le operazioni di finanziamento attuate con fondi diversi da quelli previsti dall'art. 11 della legge stessa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art15 · fonte del testo