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A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1073, e successive modificazioni.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1959, n. 607
3La L. 21 luglio 1959, n. 607 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nelle operazioni di cui all'art. 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono comprese anche le operazioni di finanziamento attuate con fondi diversi da quelli previsti dall'art. 11 della legge stessa."
Testo in vigore dal 28 agosto 1959 al 1 gennaio 1994
