Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1988, n. 270

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La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Testo vigente dal 31 luglio 1988

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988. 334 parole tolte.

tolto: Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi. Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente: aziende di tipo A, aventi piu' di 800 agenti; aziende di tipo B, aventi da 101 a non piu' di 800 agenti; aziende di tipo C, aventi non piu' di 100 agenti. Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel modo seguente: aziende di tipo A, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8.000; aziende di tipo B, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1.000; aziende di tipo C, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1.000. Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali. Alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al secondo comma si provvede previa determinazione da parte dell'autorita' competente regionale o ministeriale, sentita l'azienda, del quantitativo del personale necessario per l'esercizio, in base alle necessita' del normale servizio, mentre ala distinzione delle aziende nei tipi di cui al terzo comma si provvede considerando il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al 1 gennaio di ciascun anno. Le aziende provvedono a indicare la propria classificazione in uno dei tipi di cui al presente articolo, in conformita' dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Di tale classificazione l'azienda, entro i successivi quindici giorni, da' comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro trenta giorni, potra' presentare le proprie eventuali contestazioni scritte. Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, la classificazione diviene definitiva. In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi sessanta giorni, l'azienda provvedera' a darne comunicazione all'autorita' competente regionale o ministeriale, che stabilira' la classificazione sentita l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1988, n. 270

    La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-02-01;30~art4 · fonte del testo