Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988. Leggi il testo vigente →
Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi. Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente: aziende di tipo A, aventi piu' di 800 agenti; aziende di tipo B, aventi da 101 a non piu' di 800 agenti; aziende di tipo C, aventi non piu' di 100 agenti. Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel modo seguente: aziende di tipo A, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8.000; aziende di tipo B, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1.000; aziende di tipo C, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1.000. Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali. Alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al secondo comma si provvede previa determinazione da parte dell'autorita' competente regionale o ministeriale, sentita l'azienda, del quantitativo del personale necessario per l'esercizio, in base alle necessita' del normale servizio, mentre ala distinzione delle aziende nei tipi di cui al terzo comma si provvede considerando il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al 1 gennaio di ciascun anno. Le aziende provvedono a indicare la propria classificazione in uno dei tipi di cui al presente articolo, in conformita' dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Di tale classificazione l'azienda, entro i successivi quindici giorni, da' comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro trenta giorni, potra' presentare le proprie eventuali contestazioni scritte. Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, la classificazione diviene definitiva. In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi sessanta giorni, l'azienda provvedera' a darne comunicazione all'autorita' competente regionale o ministeriale, che stabilira' la classificazione sentita l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988
