Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

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I livelli di inquadramento massimo adottabili sono i seguenti:

  • a)per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare e lacuale: livello 1 per le aziende di tipo A; livello 2 per le aziende di tipo B; livello 3 per le aziende di tipo C;
  • b)per le aziende esercenti funicolari terrestri ed aeree: livello 3;
  • c)per le aziende esercenti funivie portuali: livello 2. Le qualifiche degli altri livelli che, dalle allegate tabelle siano riservate ad un determinato tipo di azienda (A o B o C) possono essere adottate solo nelle aziende del tipo per il quale siano previste tali qualifiche.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1978-02-01;30~art5 · fonte del testo