Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270
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L'azienda provvede alla formazione della propria tabella delle qualifiche adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale, in conformita' al tipo di cui al precedente articolo 4, con riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda stessa alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di assegnazione al tipo di cui al precedente articolo 4, l'azienda comunica alla rappresentanza sindacale aziendale la propria tabella delle qualifiche. Entro i successivi trenta giorni la rappresentanza sindacale aziendale potra' presentare le proprie eventuali osservazioni scritte. Trascorso tale termine ed in mancanza di osservazioni, la tabella diviene definitiva. In caso di contestazioni, le parti deferiranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988
