[1]Circoscrizione.

[2]Il perito industriale e' tenuto ad applicare la tariffa vigente ed e' soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art2 · fonte del testo