[1]Obbligatorieta'.

[2]L'applicazione della tariffa e' obbligatoria salvo particolari accordi. I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura. Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art3 · fonte del testo