[1]Revisione delle specifiche.

[2]E' facolta' del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa. Il parere e' espresso dal Consiglio del Collegio, il quale puo' valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta. Per ogni parere richiesto e' dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 250 ed un massimo di lire 4000. 5 Il parere e' comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra. Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non puo' rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspicate. Quando la richiesta e' fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorita' giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

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Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

Testo vigente dal 12 maggio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994. .

Revisione delle specificheaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

    Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art7 · fonte del testo