[1]Definizioni.
[2]L'onorario e' valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, la entita' delle trattazioni e la particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate con i criteri della percentuale, della quantita' e del tempo.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
